
Split Payment: proroga fino al 30 giugno 2026
Nuova proroga per lo Split Payment che era in scadenza al 30 giugno 2023; l’autorizzazione per l’Italia da parte dell’UE arriva proprio a ridosso della scadenza e proroga il termine di scadenza al 30 giugno 2026.
Perché è stata concessa la proroga dello Split Payment
La decisione è maturata considerando il fatto che in Italia, in assenza del meccanismo di scissione dei pagamenti, potrebbe risultare difficoltoso, se non addirittura impossibile, recuperare le somme dovute da autori di frodi o generate da evasioni fiscali individuate tramite il controllo incrociato che deriva dalla fatturazione elettronica obbligatoria.
Lo Split Payment è stato fin dall’inizio considerato un mezzo efficace, soprattutto in sinergia con le altre misure applicate, in particolare l’obbligo della fatturazione elettronica; la proroga sarebbe quindi quasi d’obbligo per evitare di ritornare indietro rispetto agli sforzi compiuti fino ad oggi.
L’Italia sarà comunque tenuta a trasmettere alla Commissione Europea, entro il 30 settembre 2024, una doppia relazione riguardante:
- la situazione generale dei rimborsi IVA derivanti dall’applicazione dello Split Payment;
- il punto sull’efficacia di tale misura e di altre misure nel ridurre l’evasione fiscale.
Cos’è lo Split Payment
Ricordiamo brevemente, a questo punto, la storia dello Split Payment insieme ai suoi obiettivi.
Questo particolare meccanismo venne autorizzato attraverso la decisione di esecuzione 2017/784 emessa dal Consiglio UE e successivamente modificata con la decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio UE stesso.
Lo Split Payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di:
- Pubbliche Amministrazioni;
- Enti Pubblici economici;
- fondazioni;
- società controllate;
soggette ad un particolare regime IVA.
Come funziona lo Split Payment
Tale regime segue queste due semplici direttive:
- Chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone, e quindi non addebita, l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”.
- Chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in un apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025
Per adempiere all’impegno di eliminare gradualmente questa misura speciale, l’Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere, a partire dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice “Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa” (“FTSE MIB”) dall’ambito di applicazione di tale misura.



