In arrivo molte scadenze importanti delle quali sarà bene prendere nota, legate alle imposte sui redditi, all’Iva, ai contributi Inps e a tutti gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta.
Da attenzionare anche i termini che riguardano i contratti di locazione e le fatture elettroniche.
Nello specifico, le principali scadenze febbraio 2023.
Scadenze con versamento entro il 15 febbraio
- Iva – Fatturazione differita: coloro che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro idoneo ad identificare i soggetti fra i quali è intercorsa l’operazione, o prestazioni di servizi individuati attraverso idonea documentazione devono emettere fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo, con indicazione delle operazioni effettuate, la quale deve essere annotata sul relativo registro entro lo stesso termine.
- Iva – Annotazione documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a euro 300: per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300, può annotato un documento riepilogativo nel quale devono risultare i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.
- Imposte, ritenute alla fonte ed Iva – Ravvedimento: scade il trentesimo giorno utile per i contribuenti che intendono regolarizzare gli omessi o gli insufficienti versamenti di imposte o ritenute dovute entro il 16 gennaio, con l’applicazione della sanzione amministrativa ridotta al 3%, oltre agli interessi dovuti.
Scadenze con versamento entro il 16 febbraio
- Irap – Acconto mensile dovuto dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici: scade il termine per il versamento dell’acconto mensile dell’Irap dovuta dagli enti pubblici (ivi incluse le AA.SS.LL.), dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, calcolato in base alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di gennaio. Gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i Modelli F24/EP per il versamento dell’Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali.
- Sostituti d’imposta – Versamento ritenute alla fonte da parte di enti pubblici: per gli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984, scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte. Gli enti pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i Modelli F24/EP per il versamento dell’Irap e delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali.
- Sostituti d’imposta – Versamento ritenute alla fonte: scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte operate nel corso del mese di gennaio sui redditi di varia natura corrisposti, quali redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio, redditi di capitale ed assimilati, etc.. Per i versamenti diretti al concessionario della riscossione i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, utilizzano il Mod. F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, ad un’azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o ad un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.
- Sostituti d’imposta – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento addizionali regionale e comunale (software paghe e contributi): le addizionali regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati sono dovute al momento in cui vengono eseguite le operazioni di conguaglio, con possibilità di avvalersi al massimo di undici rate (il versamento è dovuto invece in unica soluzione allorché cessi il rapporto di lavoro).
- Iva – Versamento mensile: ultimo giorno per eseguire il versamento, da parte dei contribuenti mensili, dell’Iva a debito, risultante dalla differenza fra l’imposta esigibile del mese precedente risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare e l’imposta risultante dai documenti di acquisto registrati. Il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, deve essere effettuato mediante il mod. F24; se l’ammontare del debito verso l’Erario non supera tale limite, il versamento si opera unitamente a quello del mese di febbraio.
- Iva – Contribuenti mensili – Versamento – Pubbliche amministrazioni – Versamento dell’imposta da split payment: scade il termine per l’effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese precedente.
- Iva – Versamento trimestrale: scade oggi il termine per eseguire il versamento dell’Iva a debito risultante dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2022, al netto dell’acconto versato, con la prescritta maggiorazione a titolo di interesse pari all’1% da parte dei contribuenti che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 33 del Dpr 633/1972.
- Imposta sostitutiva – Rivalutazione del T.F.R. – versamento a saldo: scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul TFR nell’anno precedente (art. 11, D.Lgs. n. 47/2000).
- Contributi Inps – Versamento mensile: scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente, da eseguirsi tramite Modello F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, ad un’azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o ad un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.
- Inps – Contributo alla gestione separata: entro oggi deve essere versato alla gestione separata dell’Inps il contributo sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata INPS, ai sensi della Legge 335/95.
Scadenze con versamento entro il 27 febbraio
- Iva intracomunitaria – Invio telematico elenchi Intrastat: invio mediante servizio telematico dell’Agenzia delle Dogane, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile dei modelli Intrastat, relativi agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie, nonché ai servizi resi o ricevuti aventi controparti soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’UE effettuati nel mese di gennaio.
Scadenze con versamento entro il 28 febbraio
- Ires ed Irap – Seconda rata di acconto per i soggetti Ires: scade il termine entro cui le società e gli enti soggetti ad Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e per i quali febbraio sia l’undicesimo mese del periodo stesso devono eseguire il versamento della seconda (o unica) rata di acconto dell’Ires e dell’Irap. Si utilizza il modello di pagamento unificato F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, ad un’azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o ad un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.
- Sostituti d’imposta – Conguaglio ritenute su redditi di lavoro dipendente: ultimo giorno a disposizione per i sostituti d’imposta per operare il conguaglio fra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 del Dpr n. 600/73).
- Iva – Liquidazioni periodiche – Trasmissione: per i soggetti passivi Iva, scade il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.
- Iva – Autofatture e fatture integrative per le operazioni intracomunitarie: se il contribuente non ha ricevuto dal cedente o dal prestatore, entro il mese di gennaio, la fattura per le cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel corso del mese precedente, il cessionario o committente nazionale deve emettere autofattura entro oggi. Analogamente, se lo stesso soggetto ha ricevuto nel mese di gennaio per le medesime operazioni una fattura che indichi un corrispettivo inferiore al reale, deve emettere un’apposita fattura integrativa (articolo 46, della legge 427/1993).
- Imposta di bollo in modo virtuale – Versamento rata: i soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale sono tenuti entro oggi al versamento della rata relativa al trimestre precedente.
- LIPE 4° trimestre 2022 – Liquidazione Periodica Iva: scadenza per l’invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche relative all’ultimo trimestre dello scorso anno.
Scadenze con versamento entro il 2 marzo
- Imposta di registro – Contratti di locazione: termine per la registrazione, previo versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorrenza 1° febbraio e termine per il versamento dell’imposta sui contratti del medesimo tipo e con la stessa decorrenza rinnovati tacitamente.