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Reverse Charge errata applicazione cosa fare

Feb 21, 2023 | News | 0 commenti

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Il recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 203 del 7 febbraio 2023) ripropone nuovamente all’attenzione degli utenti il tema del Reverse Charge, in caso di errata applicazione dell’inversione contabile, infatti, il cessionario/committente debitore dell’imposta può correggere l’errore commesso, ovvero l’applicazione dell’Iva a operazioni esenti, non imponibili o non soggette.
Come comportarsi in caso di errata applicazione del Reverse Charge?

La soluzione, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, è quella di effettuare delle mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e che si intende neutralizzare, questo ovviamente nel caso in cui non è stato possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.
Nell’evenienza la norma prevede quindi espressamente la possibilità di recuperare l’Iva non detratta tramite il ricorso alla nota di variazione, qualora si rientri ancora nei termini e, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso.

Il cedente o prestatore, quindi, può annullare, modificare o rettificare attraverso l’emissione di un documento di segno opposto alla fattura originaria o nota di credito, un’operazione fatturata e registrata che, successivamente, sia venuta meno, in cui sia ridotto l’ammontare imponibile o l’imposta, ovvero una fattura palesemente errata.

L’annullamento, la rettifica o la modifica avverranno tramite la variazione del maggior imponibile e recupero in detrazione dell’Iva a debito; il cessionario o committente soggetto Iva, a sua volta, avrà l’obbligo di calcolare il medesimo importo tra l’Iva a debito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo effettuata con riferimento alla fattura oggetto di variazione, riversando in tal modo all’erario tale ammontare.

Inoltre è bene ricordare cosa si intende esattamente per Reverse Charge.

La regola del Reverse Charge, conosciuta anche come inversione contabile, prevede lo spostamento degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell’Iva da chi emette la fattura a chi la riceve; quest’ultimo, quindi, dopo aver comprato un prodotto o beneficiato di una prestazione, sarà dunque obbligato all’integrazione e al versamento dell’Iva.

Un esempio pratico: un venditore emette una fattura per la vendita di un bene oppure a fronte della prestazione di un servizio, e aggiunge al prezzo dovuto anche l’Iva spettante (esempio il 22%); il cliente, a ricezione della fattura, pagherà quindi l’importo stabilito più l’Iva applicata mentre il venditore si occuperà in seguito di versare l’Iva all’Agenzia delle Entrate.
In tale modo l’Iva risulta essere a carico del compratore ma in realtà è il venditore che si occupa di versarla all’Agenzia delle Entrate.

I settori interessati sono quindi:

  • Edilizia
  • Prodotti elettronici (ceduti nella fase distributiva che precede il dettaglio)
  • Oro
  • Rottami
  • Gas – Energia (escluso gpl)
  • Consorzi (subordinati ad autorizzazione UE)

Quali sono i casi di applicazione del Reverse Charge? (art. 17, D.P.R. n. 633/1972)

  • Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore
  • Nel settore edile, è obbligatorio ricorrere all’inversione contabile per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici
  • Vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis e 8-ter del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione
  • Alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura
  • Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
  • Microprocessori per computer e server
  • Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, etc
  • Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
  • Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzare dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica
  • Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore

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