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Superbonus e case popolari, in arrivo la proroga, più tempo nei condomìni

Giu 22, 2023 | News | 0 commenti

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L’arrivo ormai prossimo del 30 giugno segna anche l’approssimarsi di nuove scadenze, tra queste quella del superbonus al 110%, ma in questo caso, dietro l’angolo, ci attende anche una proroga. Per Superbonus e case popolari ci sarà infatti più tempo nei condomìni, il termine è stato infatti prorogato fino a dicembre 2023 a patto che i millesimi dei privati prevalgono sugli Enti ERP; in tutti gli altri casi occorre aver raggiunto lo Stato di avanzamento lavori (Sal) del 60% al prossimo 30 giugno. Importante inoltre ricordare che, in ogni caso, la scadenza del 30 giugno non è comunque applicabile ai lavori che riguardano i condomini misti, ovvero tutti quegli edifici nei quali si rileva la presenza di unità immobiliari di proprietà degli enti pubblici. Riassumendo questo sarà il nuovo scenario:

  • Superbonus 110% prorogato a dicembre 2023 qualora i millesimi dei privati prevalgano sugli Enti ERP;
  • Negli altri casi occorre aver raggiunto lo Stato avanzamento lavori del 60% al prossimo 30 giugno;
  • Scadenza del 30 giugno non applicabile qualora i lavori riguardino i condomini misti.

Da segnalare infine la pubblicazione del 13 giugno 2023, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova circolare (Circolare 13/E) che riguarda le principali novità in materia di Superbonus in relazione al decreto legge 176/2022 (aiuti quater), alla legge di bilancio 2023 e al decreto legge 11/2023 (decreto cessioni). In questa nuova circolare:

  • Enti ERP: per gli interventi effettuati su case popolari la detrazione del 110% è valida per tutto il 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • Proroga della scadenza del Superbonus unifamiliare: per tutti gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare delle seguenti caratteristiche (diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, l’abitazione immobiliare sia adibita ad abitazione principale, reddito di riferimento non superiore a 15mila euro);
  • I contribuenti possono ripartire in 10 anni(anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023;
  • Sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici per le ONLUS: la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euroe, comunque, nel limite di spesa di 400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto.

Sono previste forti sanzioni nel caso di errori nelle fatture di interventi di superbonus oggetto di cessione del credito o di sconto: il 30% nel caso di credito non spettante e il 200% per credito inesistente; altri chiarimenti in merito sono stati forniti nella risposta numero 348 del 14 giugno 2023: L’Agenzia delle entrate precisa che “la sanzione applicabile al caso di specie è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che punisce l’«utilizzo di […] un credito d’imposta esistenti […] in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», ovvero, nel caso di specie, prima dell’invio della comunicazione corretta. La sanzione in parola resta, comunque, ravvedibile ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e fino al 30 settembre 2023 sanabile anche tramite il c.d. ravvedimento ”speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.