News

Esterometro: cosa fare per non incorrere in sanzioni amministrative

Mar 2, 2023 | News | 0 commenti

Condividi

L’Esterometro è un adempimento introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 che, contestualmente all’obbligo di fatturazione elettronica nazionale, nasce per fornire all’Agenzia delle Entrate i dati completi di fatturazione delle operazioni transfrontaliere, ovvero quelle relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato italiano.
A partire dal 2019, quindi, per tutte le imprese italiane che hanno fornito o acquistato beni all’estero è scattato l’obbligo di presentare l’Esterometro con cadenza trimestrale.
Cosa cambia e quali sono i nuovi obblighi, per non incorrere in sanzioni amministrative?

Con il nuovo Esterometro le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni eseguite verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia vanno trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Inoltre attualmente la legge stabilisce una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

Quali operazioni devono essere comunicate con l’Esterometro?

I dati relativi alla cessione di beni e di prestazioni di servizi per le operazioni:

  • Effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
  • Ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Sono escluse dall’obbligo di trasmissione le operazioni:

  • Per le quali è stata emessa una bolletta doganale
  • Per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche
  • Di importo non superiore a €5.000 (per ogni singola operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini di Iva in Italia.

Il limite di €5.000 riguarda solo gli acquisti (risposta a interpello n. 379 del 2022).

Quando deve essere effettuata la trasmissione?

  • Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il termine per la trasmissione telematica dei dati è quello di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
    Quindi, la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione (o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni).
  • Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Come si inviano i dati?

É necessario adottare il formato standard XML e transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) vale a dire lo stesso sistema utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche.

La mancata, o errata, trasmissione dei dati comporterà una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura e con un tetto massimo di 400 euro mensili; la sanzione potrà essere ridotta del 50% ma entro un limite massimo di 200 euro per ciascun mese.
Tale riduzione potrà avvenire qualora i dati trasmessi, o la ritrasmissione dei dati errati, avvenga entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite.

Tags