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Fatturazione: l’imposta di bollo si adegua alle integrazioni per il Reverse Charge

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Fatturazione: l’imposta di bollo si adegua alle integrazioni per il Reverse Charge

 
L’avvento delle tecnologie digitali ha di certo contribuito a semplificare le procedure e ridurre i costi, così come accaduto, ad esempio, per il processo di fatturazione elettronica che ha apportato numerosi benefici alle imprese.

Nonostante ciò esistono ancora degli aspetti che si prestano a sollevare alcuni dubbi, uno tra questi quello dell’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche.

Il bollo sulla fattura, in passato, veniva apposto manualmente sul documento cartaceo, rappresentando quindi un onere aggiuntivo in termini di costi e tempo, ma con l’avvento della fatturazione elettronica si è reso necessario trovare un modo per integrarlo in formato digitale.

Per semplificare il processo e rendere più agevole l’integrazione del bollo, sono state introdotte normative specifiche, ad esempio il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2018 che ha stabilito le modalità per l’apposizione del bollo sulle fatture elettroniche.

Le modalità in questione sono diverse: una soluzione abbastanza comune è l’utilizzo di un’apposita marca digitale, che rappresenta l’equivalente elettronico del bollo tradizionale, e che viene inserita all’interno del file XML della fattura elettronica, garantendo in tal modo la sua validità legale.

Quali sono e cosa riportano i nuovi aggiornamenti?

Le specifiche tecniche prevedono che i documenti elettronici con il tag <TipoDocumento> uguale a “TD16”, emessi per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno e riportanti l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con “SI”), sono messi a disposizione nell’elenco A del solo cessionario/committente.

In termini più semplici: qualora il cessionario o il committente trasmettano il documento di integrazione TD16 indicando (con il tag <BolloVirtuale>) il bollo verrà addebitato dall’Agenzia delle Entrate allo stesso cessionario o committente e il documento sarà incluso tra quelli dell’elenco A (non modificabile).

Confermate tutte le scadenze, che prevedono:

  • messa a disposizione dell’elenco A e B, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • la data limite delle modifiche all’elenco B fissata l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre (che slitta al 10 settembre per il secondo trimestre);
  • la data di scadenza del versamento dell’imposta di bollo, fissata l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Cosa comporterà questa novità?

Ovviamente servirà un adeguamento dei software gestionali realizzati dalle software house in modo da permettere la compilazione dell’elemento <BolloVirtuale> all’interno del documento TD16.

Le soluzioni e-Working e nello specifico il modulo e-W Accounting, realizzate da Tecnosys Italia per la gestione completa delle rilevazioni contabili economico-patrimoniali di un Ente è già in linea ed aggiornata alle nuove disposizioni.